IL PRETORE
    Ha pronunciato  la  seguente  ordinanza  nel  processo  penale  n.
 4382/1994 r.g.n.r., n. 2081/1994 pretura di Soresina.
    Con ordinanza in data 12 dicembre 1994 questo pretore, nell'ambito
 della convalida dell'arresto in flagranza di reato di Lajovic Veselin
 e  Savic  Igor,  cittadini  della  ex  Jugoslavia,  imputati di furto
 aggravato, emetteva ordinanza di custodia cautelare  in  carcere  dei
 predetti.
    Con  istanze  datate  24  dicembre  1994  i medesimi chiedevano di
 essere espulsi dal territorio italiano  ai  sensi  del  comma  12-ter
 dell'art.  7  del  d.-l.  30  dicembre  1989,  n. 416 (convertito con
 modificazioni dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39) aggiunto dall'art.
 8, primo comma, del d.-l. 14  giugno  1993,  n.  187  convertito  con
 modificazioni nella legge 12 agosto 1993, n. 296.
    In  data  30  dicembre  1994  il  p.m. formulava parere favorevole
 all'espulsione.
    In data 21 gennaio 1995 la questura di Cremona, ufficio stranieri,
 forniva le richieste informazioni in ordine al possesso da parte  dei
 prevenuti del passaporto o di documento equipollente.
    Lajovic  Veselin  risultava munito di passaporto ordinario dell'ex
 Jugoslavia n. 1079 51 valido sino al 24 giugno 1997 mentre Savic Igor
 risultava non in possesso di documenti.
    In data odierna questo pretore,  accertata  la  sussistenza  delle
 condizioni  di  cui ai commi 12-bis e 12-ter dell'art. 7 del decreto-
 legge  sopra  menzionato  disponeva  con  ordinanza  l'espulsione  di
 Lajovic   Veselin   nello   Stato   di  provenienza  con  conseguente
 sospensione dello stato di detenzione.
    Analogo provvedimento non poteva essere emesso  nei  confronti  di
 Savic Jgor in quanto sprovvisto di documenti.
    I.  -  Infatti il comma 12-ter prevede l'accertamento del possesso
 del passaporto o documento equipollente quale  condizione  necessaria
 per la pronuncia del provvedimento di espulsione e per la conseguente
 concessione della liberta'.
    Fin  da  questo  primo  approccio alla norma desta perplessita' il
 fatto che un diverso trattamento in materia  di  liberta'  personale,
 bene primario costituzionalmente garantito, possa essere giustificato
 dalla  presenza  o  dall'assenza  di un documento valido all'espatrio
 che, contingentemente, potrebbe anche mancare,  senza  dolo  o  colpa
 dell'interessato.
    Del  resto  lo  stato  di  indigenza che di regola caratterizza lo
 straniero  sottoposto  alla  misura  cautelare  lo  mette  di   fatto
 nell'impossibilita'  di  ottenere,  dal carcere, il rilascio in tempi
 consoni  di  un  documento  di  viaggio  da  parte  della  competente
 autorita' diplomatica o consolare.
    A  meno  di non ipotizzare un'acquisizione di documenti o visti da
 compiersi d'ufficio, la qual cosa, prevista dall'undicesimo comma per
 l'espulsione disposta dall'autorita'  amministrativa,  non  e'  pero'
 contemplata dal comma 12-ter per l'espulsione disposta dal giudice.
    Vi   e'   pertanto   motivo   di   dubitare   della   legittimita'
 costituzionale  del  comma  12-ter  in  relazione  al  principio   di
 eguaglianza  di  ogni  individuo  in  ordine  ai  diritti inviolabili
 dell'uomo, nella specie ai diritti relativi alla  liberta'  personale
 (artt.  2,  3 e 13 della Costituzione) nella parte in cui non prevede
 che, in assenza di  regolare  passaporto  o  documento  equipollente,
 l'acquisizione  dei  documenti o visti atti a consentire l'espulsione
 sia disposta d'ufficio dal giudice.
    II. - A ben vedere, in ogni caso, e' proprio la necessita' di  una
 attivazione,  di  una  iniziativa da parte dell'interessato detenuto,
 contemplata  dal  comma  12-ter,  ad  accrescere  i  dubbi  circa  la
 costituzionalita' della norma in relazione agli artt. 2, 3 e 13 della
 Costituzione.
    Giova  al  proposito  osservare  che  sulla  misura della custodia
 cautelare in carcere, nel sistema del vigente codice  di  rito,  puo'
 influire  unicamente  il  giudizio sulla pericolosita' dell'individuo
 sottoposto alla misura.
    Le uniche deroghe previste (persona incinta, persona che si  trova
 in    condizioni    di    salute   particolarmente   gravi,   persona
 ultrasettantenne, tossicodipendente in terapia disintossicante, ecc.)
 sono giustificate da una presunzione  legale  di  attenuazione  della
 pericolosita'.
    Che  il  regime  di  liberta' personale delle persone sottoposte a
 custodia  cautelare,  ovvero  condannate  con  sentenza  passata   in
 giudicato,  possa  diversificarsi  a  seconda  che il soggetto sia un
 cittadino italiano ovvero uno straniero  appare  costituire  a  prima
 vista una palese iniquita' in violazione del principio costituzionale
 di   eguaglianza   in   tema  di  liberta'  personale  giacche'  alla
 possibilita' per lo straniero di conseguire la  liberta'  dal  regime
 carcerario,  cautelare  o definitivo che sia, attraverso l'espulsione
 dal territorio dello Stato non corrisponde analoga  possibilita'  per
 il  cittadino  italiano detenuto di conseguire la liberta' attraverso
 il volontario espatrio.
    La giustificazione unica dell'anzidetta diversita' di  trattamento
 sembra  intravvedersi  nella opportunita' per il Paese legiferante di
 attuare  uno  sfoltimento   della   popolazione   carceraria,   senza
 compromissione dell'ordine pubblico interno, attraverso uno strumento
 (l'espulsione)  giuridicamente  praticabile  soltanto  nei  confronti
 degli stranieri e non anche dei proprii cittadini.
    Ma se cosi' e' appare privo di  giustificazione  il  disposto  del
 comma  12-ter  laddove prevede che l'espulsione debba essere disposta
 dal giudice a richiesta dello straniero o del suo difensore (e quindi
 lasciata  alla  discrezionalita'  dell'interessato)  e   non   invece
 disposta  ad  istanza  del  pubblico  ministero (e quindi attuata per
 iniziativa di un organo  pubblico)  analogamente  a  quanto  previsto
 dalla stessa legge per l'espulsione operata in via amministrativa dal
 Prefetto o dal Ministro dell'interno.